ORDINE PROVINCIALE DEI MEDICI CHIRURGHI
E DEGLI ODONTOIATRI DI TORINO
C.so Francia 8 - 10143 Torino - Tel: 011.58.15.111 Fax: 011.50.53.23
Web: www.omceo.to.it
email: segreteria.amministrativa@omceo.to.it
__________________________________________________________
Il Consiglio dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Torino (OMCeO - TO)
a seguito del documento approvato in data 6 luglio 2015 relativo all’indifferibilità delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie per gli anziani malati cronici non autosufficienti e le persone con demenza senile, preso atto della bozza di deliberazione della giunta regionale del Piemonte “Modulazione dell’offerta diinterventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione e valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica” chiede
agli Organi istituzionali della Regione Piemonte:
di predisporre il regolamento della legge della Regione Piemonte n.10/2010 e dare piena attuazione alla suddetta legge attraverso l’attivazione delle indifferibili prestazioni socio-sanitarie domiciliari per le persone non autosufficienti (anziani malati cronici, persone colpite da demenza senile);
che siano le Asl a coprire i costi, come previsto dai Livelli essenziali delle attività socio-sanitarie (Lea), delle suddette prestazioni socio-sanitarie domiciliari, che rappresentano anche un’opportunità di risparmio di spesa rispetto ai ricoveri ospedalieri e/o alle prestazioni residenziali. Ed in particolare
che il Servizio Sanitario Nazionale copra il 100% delle prestazioni di «medicina generale e specialistica, infermieristiche, riabilitative e di assistenza farmaceutica, protesica e integrativa » e il 50% di quelle di «assistenza tutelare», con il restante importo a carico dell’utente o del Comune in caso di risorse economiche insufficienti;
che nell’ambito dell’ADI (Assistenza Domiciliare Integrata), servizio assicurato dall’Asl, venga creato un unico servizio di cure domiciliari per i pazienti acuti o cronici, adulti o anziani, attivato dai medici di medicina generale;
di attivarsi presso il Parlamento, il Governo, la Conferenza Stato Regioni e presso ogni altra eventuale sede istituzionale, al fine di sollecitare la piena applicazione della legge 833/1978 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 (Lea) attraverso l’assicurazione delle prestazioni
sanitarie e socio-sanitarie indifferibili alle persone non autosufficienti;
di attivarsi presso le sopra citate istituzioni per ottenere dal Fondo sanitario nazionale le necessarie risorse per le prestazioni socio-sanitarie, prioritariamente domiciliari, semi-residenziali e residenziali e dal Fondo per le non autosufficienze le risorse destinate ai Comuni esclusivamente per l’integrazione della quota alberghiera a carico dell’utente.
Tali richieste scaturiscono dalle seguenti premesse e considerazioni:
come già puntualizzato da questo Ordine nel documento citato, gli
anziani malati cronici non autosufficienti e le persone colpite da demenza senile
sono soggetti colpiti da gravi patologie con definitiva compromissione della loro
autosufficienza e pertanto necessitano di supporti sanitari e socio-sanitari
indifferibili, in relazione ai loro quadri clinici e patologici;
nella sentenza n. 36/2013 la Corte costituzionale non solo ha precisato
che «l’attività sanitaria e socio-sanitaria a favore di anziani non
autosufficienti [analoghe sono le norme riguardanti le persone con disabilità e
limitata o nulla autonomia, n.d.r.] è elencata tra i livelli essenziali di assistenza
sanitaria dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001», ma ha
anche definito non autosufficienti le «persone anziane o disabili che non possono
provvedere alla cura della propria persona e mantenere una normale vita di relazione
senza l’aiuto determinante di altri;
l’articolo 32 della Costituzione, la legge 833/1978, l’articolo 54 della legge
289/2002 assicurano il diritto alla cura di tali pazienti da parte del Servizio
Sanitario Nazionale in relazione al loro fabbisogno terapeutico e senza limiti di
durata attraverso gli opportuni interventi residenziali, domiciliari;
gli interventi sanitari e socio-sanitari a domicilio nei confronti di tali
malati, quando soddisfano le loro indifferibili esigenze terapeutiche, ne
determinano in generale notevoli benefici, fra l’altro con rilevanti risparmi da
parte delle Asl e dei Comuni, in quanto il costo per il SSN risulta così ripartito:
- degenza in casa di cura, 154 euro/giorno ( con percorso di riabilitazione fino a
272,70 euro/giorno)
- degenza in Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA), da 71,56 a 104, 44
euro/giorno (di cui solo il 50% a carico del SSN)
- prestazione socio-sanitaria domiciliare, dai 26 ai 52,80 euro/giorno (di cui solo il
50% a carico del SSN)1.
la legge 10/2010 della Regione Piemonte “Servizi domiciliari per persone
non autosufficienti” stabilisce che le prestazioni socio-sanitarie a domicilio siano
assicurate attraverso: «a) servizi congiuntamente resi dalle aziende sanitarie ed dagli
enti gestori dei servizi socio-assistenziali con gestione diretta o attraverso soggetti
accreditati; b) contributi economici o titoli per l'acquisto, riconosciuti alla persona non
autosufficiente, finalizzati all'acquisto di servizi da soggetti accreditati, da persone
abilitate all'esercizio di professioni sanitarie infermieristiche e sanitarie riabilitative, da
operatori socio-sanitari, da persone in possesso dell'attestato di assistente familiare; c)
contributi economici destinati ai familiari, finalizzati a rendere economicamente
sostenibile l'impegno di cura del proprio congiunto; d) contributi economici ad affidatari
e rimborsi spese a volontari»;
per l’attivazione delle cure socio-sanitarie domiciliari è indispensabile che, volontariamente e direttamente da parenti del malato o conoscenti o attraverso l’assunzione di terze persone a pagamento, sia garantita la presenza di persone che assicurino al malato non autosufficiente il sostegno 24 ore su 24, ma anche che, sulla base delle indicazioni del personale medico e infermieristico,
provvedano alla preparazione e somministrazione dei farmaci, al controllo ed
eventuale regolazione delle infusioni (flebo) predisposte dagli infermieri,
all’esecuzione delle piccole e ripetute medicazioni indicate dai medici e dagli
infermieri, alla movimentazione per evitare l’anchilosi e l’insorgere delle piaghe
da decubito, alla rilevazione e registrazione dei dati richiesti dal personale
sanitario (febbre, pressione, dolori persistenti, difficoltà della respirazione, ecc.),
all’igiene ambientale e a quella personale dell’infermo, alla vigilanza delle
condizioni di salute del paziente, all’individuazione delle eventuali emergenze
sanitarie e messa in atto dei relativi interventi indifferibili; all’eventuale
redazione del diario sanitario, nonché alla raccolta di rifiuti sanitari e il loro avvio
ai relativi centri di smaltimento;
le sopracitate prestazioni, indispensabili per l’attuazione delle cure sociosanitarie domiciliari, sono di natura sanitaria e socio-sanitaria, devono essere assicurate in modo indifferibile con continue verifiche e costituiscono un elemento essenziale per la tutela della salute e la cura della/e patologia/e delle
persone non autosufficienti;
come già evidenziato nel documento del 6 luglio, il servizio sanitario nazionale
deve operare nei confronti degli anziani malati cronici non autosufficienti e delle
persone con demenza senile sulla base degli stessi principi riconosciuti per gli
altri malati, e quindi senza condizionamenti all’accesso alle prestazioni legate a
valutazione UVG, il cui intervento può essere richiesto per accertamenti ed
approfondimenti clinici, ma non può negare le cure;
alla luce delle disposizioni della bozza di delibera “Modulazione
dell’offerta di interventi sanitari domiciliari a favore degli anziani non
autosufficienti con progetto residenziale e definizione del percorso di attivazione
e valutazione dell’Unità di Valutazione Geriatrica” le disparità di trattamento dei
malati non autosufficienti (preventiva valutazione dell’UVG per l’accesso alle
prestazioni di infermi con esigenze sanitarie indifferibili, accertamento
condizioni sociali ed economiche, ecc.) rispetto agli altri cittadini sofferenti a
causa di patologie identiche o assimilabili risulta evidente e poiché tutte le
persone non autosufficienti, nessuna esclusa, sono anche soggetti con disabilità,
peraltro grave, le disparità di trattamento rientrano fra le situazioni previste dalla
legge n. 67/2006 “ Misure per la tutela giudiziaria delle persone con disabilità
vittime di discriminazione ”.
Torino, 21 marzo 2016
1 G. Fornero, Direttore della qualità e del rischio clinico Città della salute di Torino, Il
concetto di urgenza e l’indifferibilità dei bisogni sanitari e socio-sanitari di un malato non
autosufficiente, slide e relazione al convegno “Anziani malati non autosufficienti e/o con demenza.
Il diritto alle cure e la riorganizzazione delle prestazioni sanitarie e socio-sanitarie intra ed extra
ospedaliere”, Torino, 23 ottobre 2015. |