La normativa relativa alle imposte sui redditi delle persone fisiche (IRPeF) prevede la possibilità di detrarre, al momento della denuncia annuale dei redditi, le spese sostenute per l'acquisto di sussidi tecnici e informatici che possano facilitare l'autonomia e l'integrazione delle persone con handicap.
Esempi: computer, modem, strumenti che permettano il controllo dell'ambiente domestico (telecomandi, automazioni, ecc).
Tale detrazione è pari al 19% della spesa sostenuta per l'acquisto di tali prodotti; questa cifra va sottratta dall'imposta lorda che, per quell'anno, si deve all'erario.
La spesa, inoltre, si assume integralmente, cioè senza l'applicazione di franchigia.
La documentazione necessaria, per ottenere tale detrazione, è:
- certificato del medico curante che attesti che quel sussidio tecnico o informatico è volto a facilitare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della citata Legge 104; va precisato che il medico curante non equivale necessariamente al medico di famiglia; può essere anche uno specialista o colui che ha in carico in quel momento il paziente;
- fattura, ricevuta o quietanza del prodotto acquistato dal disabile o dal familiare cui questo è fiscalmente a carico; si ricorda che le provvidenze assistenziali (es.: pensione sociale, pensione di invalidità civile, indennità di accompagnamento o di frequenza) non costituiscono reddito ai fini IRPeF.
- certificato di handicap (non necessariamente in situazione di gravità) rilasciato dalla Commissione ASL ai sensi degli articoli 3 e 4 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104;
- certificato di invalidità civile, di lavoro, di servizio, di guerra rilasciati da commissioni pubbliche;
I soggetti già riconosciuti portatori di handicap ai sensi dell'art. 3 della Legge 104/1992 possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazione che non è necessario autenticare se la si accompagna con una fotocopia di un documento di identità del sottoscrittore.
Questa agevolazione,diversamente da quella prevista per l'IVA, spetta per qualsiasi tipo di disabilità (fisica, psichica o sensoriale).